Nel caso di servizio di prevenzione e protezione istituito necessariamente all’interno dell’azienda come previsto dall’art. 31 c. 6 del D.Lgs. 81/2008, il RSPP deve essere necessariamente un dipendente del datore di lavoro o può essere anche un esterno?

Alla domanda proposta dalla Confcommercio, risponde l’Ing Piegari, Presidente della Commissione, con l’interpello n. 24 del 2014 del 04/11/2014, spiegando che il legislatore nei casi qui sottoelencati ha voluto sottrarre al Datore di Lavoro la facoltà di optare liberamente fra i servizi esterni ed interni.

 

a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334(N), e successive

modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;

b) nelle centrali termoelettriche;

c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230(N), e

successive modificazioni;

d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;

f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;

g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

 

Tale previsione è ovviamente motivata dalla necessità di assicurare una presenza costante e continuativa del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda.

Ciò premesso la Commissione ritiene che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione si considera “interno” quando, a prescindere dalla tipologia contrattuale che lega tale soggetto al Datore di Lavoro, egli sia incardinato nell’ambito dell’organizzazione aziendale e coordini un servizio di prevenzione e protezione interno, istituito in relazione alla dimensioni ed alle specificità dell’azienda.

Pertanto, sarà cura del datore di lavoro rendere compatibili le diverse tipologie dei rapporti di lavoro e la durata della prestazione di lavoro con le esigenze che il RSPP deve tenere presenti per portare a termine pienamente i compiti che è chiamato a svolgere.

Il RSPP, proprio in virtù della peculiarità dei  compiti da svolgere, deve necessariamente avere una conoscenza approfondita delle dinamiche organizzative e produttive dell’azienda, conoscenza che solo un soggetto inserito nell’organizzazione aziendale può possedere.

In tale quadro, dunque, il termine “interno” non può intendersi equivalente alla definizione di “dipendente”, ma deve essere sostanzialmente riferito ad un lavoratore che assicuri una presenza adeguata per lo svolgimento della propria attività.